LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 3
(modificato comma 2 da art. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Elenco regionale
1.
È istituito presso l'assessorato competente l'elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 2, comma 1.
2.
Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 esclusivamente
le associazioni di promozione sociale di cui all’
articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3.
La domanda per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a)
atto costitutivo e statuto da cui devono risultare le finalità di cui all'articolo 2, comma 1;
b)
relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
c)
documentazione fotografica delle attività svolte;
d)
bilancio dei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
4.
L' elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna ed è tenuto costantemente aggiornato.