LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 5
Competenze della Giunta
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, previo parere della competente commissione assembleare, con proprio atto definisce:
a)
le modalità d'iscrizione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
b)
la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'articolo 4, comma 2;
c)
le modalità e criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
d)
le modalità e i criteri per l'approvazione del calendario di cui all'articolo 4, comma 1.
2.
L'atto di cui al comma 1 disciplina altresì ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge.