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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3

VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 6

(modificato comma 1 da art. 23 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale
1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte dal dirigente regionale competente, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica.
2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.

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