LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 6
(modificato comma 1 da art. 23 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale
1.
Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte
dal dirigente regionale competente, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica.
2.
La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.