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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 15
Norma transitoria
1. Le associazioni iscritte al Registro regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992 si conformano ai requisiti previsti dall'articolo 2 entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge. A tal fine le associazioni dichiarano alla Regione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 45 del 1992, sono disciplinati dalle disposizioni di tale legge regionale, fino alla loro conclusione.
4. Resta salvo il funzionamento delle strutture previste dai commi 1 e 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992 fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge.

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