LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2019 n. 13 L.R. 13 maggio 2024 n. 2 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 5
(sostituite lettere c) e d) comma 2 da art. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Contributi regionali
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:
a)
i soggetti ammissibili al contributo;
b)
gli interventi e le iniziative finanziabili;
c)
i criteri per l'attribuzione dei contributi;
d)
la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli.
2.
Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:
a)
gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
b)
le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
c)
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui agli
articoli 32
e
35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con sede legale o ambito di operatività nel territorio della Regione Emilia-Romagna, iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'
articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017
, che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;



d)
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all’
articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
(Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

e)
soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.
3.
Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.
4.
Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.
5.
Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.