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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 giugno 2017, n. 9

FUSIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 'ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA'. ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI IN MATERIA SANITARIA

Art. 2
Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova"
1. A decorrere dall'1 luglio 2017, l'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e l'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" sono fuse. Dalla data di fusione, l'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova" cessa e l'Azienda USL di Reggio Emilia subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni dell'Azienda ospedaliera cessata.
2. Il patrimonio dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", costituito dai beni mobili e immobili ad essa appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL di Reggio Emilia. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno).
3. I direttori generali dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", in carica all'entrata in vigore della presente legge, assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla fusione delle due Aziende e alla cessazione dell'Azienda ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". In particolare, effettuano la ricognizione:
a) al patrimonio immobiliare e mobiliare al 30 giugno 2017;
b) della dotazione organica complessiva al 30 giugno 2017 e dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata.
4. Il personale in servizio nella preesistente Azienda ospedaliera, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL di Reggio Emilia conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). A tal fine, la Giunta regionale può fornire indirizzi con specifico atto.
5. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), il processo di fusione e integrazione di cui alla presente legge è svolto garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali, delle quali si riconosce il ruolo.

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