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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 60 del 16 marzo 2018

Art. 2
Linee di indirizzo
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house, con cui definisce gli indirizzi strategici da imprimere alle società in house, anche ai fini del loro posizionamento nel settore di riferimento, da proporre per la condivisione con gli eventuali altri soci, nell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 3.
2. Nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFR), che viene presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce, una specifica sezione è destinata alla definizione degli indirizzi strategici di cui al comma 1. Tali obiettivi strategici possono essere oggetto di aggiornamento in occasione della presentazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR entro il mese di ottobre. Il procedimento di approvazione del DEFR e della nota di aggiornamento è articolato in modo da consentire il massimo coinvolgimento delle Commissioni assembleari per la condivisione degli obiettivi strategici, anche attraverso la convocazione di apposite udienze conoscitive.
3. Attraverso la definizione degli indirizzi di cui al comma 1 l'Assemblea legislativa può stabilire, in particolare, gli obiettivi su cui ritiene prioritario l'impegno delle società in house, può indicare gli orientamenti strategici, anche in relazione al posizionamento nel settore di riferimento, e di indirizzo gestionale in coerenza con gli obiettivi della Regione, volti a garantire l'adesione a standard di riferimento e ai principi d'azione pubblica fissati a livello regionale, nonché ad assicurare le sinergie a tutti i livelli fra le amministrazioni del territorio regionale e le stesse società in house, nel massimo rispetto della missione specifica delle società e dei principi di efficienza, economicità, buona amministrazione e trasparenza.
4. La Regione vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo di cui all'articolo 3, nonché nell'ambito della rendicontazione degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria. In particolare, l'Assemblea legislativa, anche in occasione della rendicontazione del DEFR, verifica la realizzazione degli orientamenti strategici e di indirizzo gestionale di cui ai commi 2 e 3.

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