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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 60 del 16 marzo 2018

Sezione I
Norme per la partecipazione alla società ART-ER s.c.p.a.
Art. 4
Autorizzazione alla partecipazione nella società ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.
1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società "ART-ER s.c.p.a." derivante dalla fusione tra le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. . A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. sono fuse per unione.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve avvenire entro il 2018.
Art. 5
Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a.
1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:
a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente;
b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;
d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:
1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;
2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;
3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;
4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.
Art.6
Modalità di intervento
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, è autorizzata ad approvare:
a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;
b) un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.
Art. 7
Nomine negli organi sociali
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2449 del codice civile.
Art. 8
Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II
1. Fino alla costituzione della società ART-ER s.c.p.a. di cui all'articolo 4 si applicano alle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dell'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.

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