LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 60 del 16 marzo 2018
Capo I
Principi generali e norme di organizzazione
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing, anche in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016 , nonché la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), in quanto compatibile.
Art. 2
Linee di indirizzo
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house, con cui definisce gli indirizzi strategici da imprimere alle società in house, anche ai fini del loro posizionamento nel settore di riferimento, da proporre per la condivisione con gli eventuali altri soci, nell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 3.
2. Nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFR), che viene presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce, una specifica sezione è destinata alla definizione degli indirizzi strategici di cui al comma 1. Tali obiettivi strategici possono essere oggetto di aggiornamento in occasione della presentazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFR entro il mese di ottobre. Il procedimento di approvazione del DEFR e della nota di aggiornamento è articolato in modo da consentire il massimo coinvolgimento delle Commissioni assembleari per la condivisione degli obiettivi strategici, anche attraverso la convocazione di apposite udienze conoscitive.
3. Attraverso la definizione degli indirizzi di cui al comma 1 l'Assemblea legislativa può stabilire, in particolare, gli obiettivi su cui ritiene prioritario l'impegno delle società in house, può indicare gli orientamenti strategici, anche in relazione al posizionamento nel settore di riferimento, e di indirizzo gestionale in coerenza con gli obiettivi della Regione, volti a garantire l'adesione a standard di riferimento e ai principi d'azione pubblica fissati a livello regionale, nonché ad assicurare le sinergie a tutti i livelli fra le amministrazioni del territorio regionale e le stesse società in house, nel massimo rispetto della missione specifica delle società e dei principi di efficienza, economicità, buona amministrazione e trasparenza.
4. La Regione vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo di cui all'articolo 3, nonché nell'ambito della rendicontazione degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria. In particolare, l'Assemblea legislativa, anche in occasione della rendicontazione del DEFR, verifica la realizzazione degli orientamenti strategici e di indirizzo gestionale di cui ai commi 2 e 3.
Art. 3
Esercizio del controllo analogo da parte della Regione
1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l'eventuale stipulazione di patti parasociali o negli organismi di coordinamento a ciò deputati.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo analogo la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie funzioni di indirizzo ed opera per la valorizzazione del ruolo e delle professionalità dei lavoratori delle società in house providing, quale elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.
Capo III
Norme comuni di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . Disposizioni transitorie di prima applicazione
Art. 11
Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.
1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. . A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.
2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.
Art. 12
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:
a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;
b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;
c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;
d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.".
Art. 13
Monitoraggio
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo, alle modalità della partecipazione della Regione alle società nate dai processi di fusione e di incorporazione in essa previsti, nonché alla realizzazione delle condizioni a cui la partecipazione della Regione è subordinata.