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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/12/2020
2. Testo Originale16/03/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Capo II
Riorganizzazione mediante fusione delle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a.
Sezione I
Norme per la partecipazione alla società ART-ER s.c.p.a.
Art. 4

(modificato comma 2 da art. 36 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Autorizzazione alla partecipazione nella società ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.
1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società "ART-ER s.c.p.a." derivante dalla fusione tra le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. . A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. sono fuse per unione.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve avvenire entro il 2019.
Art. 5
Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a.
1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:
a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente;
b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;
d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:
1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;
2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;
3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;
4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.
Art.6

(aggiunto comma 1 bis da art. 27 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11, modificato comma 1 bis da art. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Modalità di intervento
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, è autorizzata ad approvare:
a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;
b) un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.
1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse all'effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale.
Art. 7
Nomine negli organi sociali
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2449 del codice civile.
Art. 8
Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II
1. Fino alla costituzione della società ART-ER s.c.p.a. di cui all'articolo 4 si applicano alle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dell' articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.
Sezione II
Norme transitorie per l'acquisto di ramo d'azienda in ERVET s.p.a.
Art. 9
Disposizione di coordinamento per l'acquisto di ramo d'azienda di FBM s.p.a. in ERVET s.p.a.
1. Ai fini della creazione della società consortile cui all'articolo 4, in particolare per la promozione e l'attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l'oggetto sociale della società ERVET s.p.a. è modificato secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di consentire l'acquisizione del ramo d'azienda della società FBM s.p.a. relativo a tali attività.
2. Fino all'acquisizione del ramo d'azienda di cui al comma 1, si applica l' articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.
Art. 10
1.
Dopo la lettera e) dell' articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993 è inserita la seguente:
"e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;".

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