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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 10

(modificato comma 1 da art. 4  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione
1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.
2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3. I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall' articolo 8 della legge n. 13 del 1999.
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