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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 11

(modificata lettera c) comma 1 da art. 5  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto;
b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;
c) quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter;
d) quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;
e) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;
f) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
g) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
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