LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 luglio 2020, n. 3 L.R. 16 aprile 2021, n. 3
L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 9
Emilia-Romagna music commission e attività dirette della Regione
1.
La Regione esercita le attività di music commission per l'Emilia-Romagna. Per attività di music commission, ai fini della presente legge, si intendono:
a)
la comunicazione integrata e coordinata di tutte le opportunità e le offerte educative, formative, professionali, imprenditoriali, di circuitazione e di sostegno agli autori e in generale delle iniziative realizzate in attuazione della presente legge;
b)
la creazione delle condizioni per attrarre in Emilia-Romagna produzioni musicali e di video musicali nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della Regione;
c)
la promozione delle risorse professionali e imprenditoriali della Regione.
2.
Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede altresì ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, anche per la costituzione di nuclei di valutazione.
3.
La Regione può attivare specifici interventi per le misure di cui al capo III e per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività musicali, attraverso società in house.