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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Capo II
QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA
Art. 3
Qualificazione dell'educazione musicale
1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.
2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio dell'Emilia-Romagna e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.
4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, dovranno avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.
5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.
Art. 4
Elenco regionale delle scuole di musica
1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui all'articolo 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.
Art. 5
Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale
1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:
a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema;
b) promuovere la musica d'insieme;
c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.
2 bis. Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai comuni interessati.
Art. 5 bis
Investimenti per la qualificazione dell'offerta educativa e formativa
1. La Regione, anche a seguito dell'emergenza da Covid-19, al fine di qualificare l'offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
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