Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 31/07/2020 | ||
2. | 16/03/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2023
LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 luglio 2020, n. 3 L.R. 16 aprile 2021, n. 3
L.R. 28 luglio 2023, n. 10Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto, finalità e obiettivi
1.
La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.
2.
Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:
a)
sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
b)
favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
c)
promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit;
d)
valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
e)
favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale;
f)
promuovere l'educazione all'ascolto;
g)
promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
h)
promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi
della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
i)
promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo1, comma 4, lettera g)
della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).
3.
In attuazione dei principi stabiliti all'
articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della
legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).
Art. 2
Ambiti e strumenti attuativi
1.
Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:
a)
gli interventi in materia di qualificazione dell'offerta d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale nonché di formazione professionale di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla
legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);
b)
il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione
della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
c)
il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione
della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
d)
il programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla
legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);
e)
il programma regionale delle attività produttive di cui all'
articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le disposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
f)
gli interventi in attuazione
della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), con particolare riferimento alle misure di politica attiva del lavoro;
g)
gli interventi in attuazione
della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);
h)
gli interventi in materia di sostegno alla ricerca storico-musicale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale materiale e immateriale, in attuazione della
legge regionale n. 13 del 1999,
della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e della
legge regionale n. 18 del 2000;
i)
gli interventi in attuazione della
legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));
j)
altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.