LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 luglio 2020, n. 3 L.R. 16 aprile 2021, n. 3
L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 10
(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)
Programma pluriennale degli interventi e modalità d'attuazione
1.
L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, il quale individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale nel settore e definisce le azioni di cui
agli articoli 3, 5, 7, 8 e 8 bis.
2.
La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1 e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
3.
I soggetti destinatari di contributi in attuazione della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio prevista dall'
articolo 8 della legge n. 13 del 1999.