LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 luglio 2020, n. 3 L.R. 16 aprile 2021, n. 3
L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 5
Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale
1.
La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:
a)
qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema;
b)
promuovere la musica d'insieme;
c)
assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.
2 bis.
Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai comuni interessati.