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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 8
Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo
1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo ed in particolare della musica italiana originale dal vivo.
2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all'estero, adeguatamente rendicontata secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, degli artisti e dei gruppi musicali della Regione.
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