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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Capo V
Monitoraggio e controlli
Art. 25
Monitoraggio
1. Il provvedimento di verifica (screening) ed il provvedimento di VIA contengono ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine è predisposta all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo d'individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.
4. Trova applicazione quanto disposto in materia dall' articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno con particolare riferimento alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.
Art. 26
Controllo sostitutivo
1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 27
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell' articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Trova applicazione quanto disposto dall' articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.
4. Per le sanzioni previste all' articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.

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