Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Capo VI
Disposizioni comuni, finali e transitorie
Art. 28
Informazione e sistema informativo
1. La Regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia d'impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa documentazione.
Art. 29
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
b) effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 30
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione d'impatto ambientale.
Art. 31
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.
3. A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.
5. L'esito negativo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) o del procedimento unico di VIA, l'archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.
6. Qualora il proponente sia la Regione o un ente del sistema regionale le spese istruttorie non sono dovute.
Art. 32
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more dell'attivazione del portale telematico regionale d'inoltro dell'istanza di cui all'articolo 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.
2. Un progetto è da ritenersi ricompreso nell'ambito delle tipologie progettuali riportate agli allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II e II bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
4. La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è abrogata.

Espandi Indice