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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 5

(soppresso comma 3 da art. 12 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a VIA, sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), i seguenti progetti:
a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3;
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2. Ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Sito esterno).
3. abrogato

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