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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:
a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi nonché di indicare le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali.
4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 2 e 3 la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a) provvedimento autorizzatorio unico: provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;
b) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e l'adozione del provvedimento di VIA nonché del provvedimento autorizzatorio unico;
c) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
d) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
e) struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.
Art. 3
Informazione
1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni e del pubblico interessato, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai capi II, III e IV.
2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4
Ambito di applicazione delle norme sulla VIA
1. Sono assoggettati a VIA:
a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;
b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000;
d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.
Art. 5

(soppresso comma 3 da art. 12 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a VIA, sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), i seguenti progetti:
a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3;
b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2. Ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall' articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 Sito esterno).
3. abrogato
Art. 6
Verifica preliminare ed esclusioni
1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è applicabile la procedura prevista dall' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. A tal fine la Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi del successivo articolo 9.
2. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile è applicabile la procedura prevista dall' articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 7
Autorità competenti
1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli allegati A.1 e B.1;
b) elencati negli allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;
c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.
2. La Regione, con le modalità di cui all' articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:
a) elencati negli allegati A.2 e B.2;
b) elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;
c) previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente;
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente.
3. Il comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.
4. L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e la VIA su richiesta del proponente.
5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un'apposita struttura organizzativa.
6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, i comuni possono avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del comitato di indirizzo di cui all' articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
Art. 8
Documentazione connessa al segreto industriale
1. Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento di autorizzazione unica regionale, a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o SIA. Si applica l' articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 9
Direttive
1. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite con la presente legge. Le direttive, in particolare, definiscono le modalità di svolgimento delle attività affidate ad ARPAE ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

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