Storia delle modifiche apportate da :
| Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
| 1. | ![]() | 31/03/2025 | |
| 2. | ![]() | 14/06/2024 | |
| 3. | ![]() | 12/07/2023 | |
| 4. | ![]() | 29/12/2020 | |
| 5. | ![]() | 27/12/2018 | |
| 6. | ![]() | 20/04/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2026
Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 31 marzo 2025, n. 2 L.R. 28 luglio 2026, n. 9Capo VI
Disposizioni comuni, finali e transitorie
Art. 28
(aggiunto comma 2 bis da art. 13 L.R. 28 luglio 2026, n. 9)
Informazione e sistema informativo
1.
La Regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2.
La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia d'impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa documentazione.
2 bis.
Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi normativi di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale), la presentazione, l’integrazione e la gestione delle istanze di cui alla presente legge avviene esclusivamente mediante il portale telematico delle valutazioni ambientali. Le modalità operative sono definite con apposito atto dirigenziale.
(Codice dell’amministrazione digitale), la presentazione, l’integrazione e la gestione delle istanze di cui alla presente legge avviene esclusivamente mediante il portale telematico delle valutazioni ambientali. Le modalità operative sono definite con apposito atto dirigenziale.
Art. 29
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;
b)
effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c)
grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.
2.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 30
Formazione culturale e aggiornamento professionale
1.
La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.
2.
La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione d'impatto ambientale.
Art. 31
Spese istruttorie
1.
Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2.
Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.
3.
A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4.
Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.
5.
L'esito negativo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) o del procedimento unico di VIA, l'archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.
6.
Qualora il proponente sia la Regione o un ente del sistema regionale le spese istruttorie non sono dovute.
Art. 32
(sostituito comma 1 da art. 14 L.R. 28 luglio 2026, n. 9)
Disposizioni transitorie e finali
1.
Con atto del dirigente competente per materia sono definite le cadenze temporali di entrata in esercizio del portale telematico di cui all’articolo 28 e delle relative modalità di presentazione, integrazione e gestione nelle more del suo perfezionamento.
2.
Un progetto è da ritenersi ricompreso nell'ambito delle tipologie progettuali riportate agli allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II e II bis
della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006
.
.
3.
Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del
decreto legislativo n. 152 del 2006
.
.
4.
La
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è abrogata.
Note del Redattore:
Gli allegati A e B alla presente legge sono stati modificati dalla L.R. 31 marzo 2025, n. 2




