Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Art. 32
Disposizioni transitorie e finali
1.
Nelle more dell'attivazione del portale telematico regionale d'inoltro dell'istanza di cui all'articolo 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.
2.
Un progetto è da ritenersi ricompreso nell'ambito delle tipologie progettuali riportate agli allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II e II bis
della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 .
3.
Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del
decreto legislativo n. 152 del 2006 .
4.
La
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è abrogata.