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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 32
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more dell'attivazione del portale telematico regionale d'inoltro dell'istanza di cui all'articolo 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.
2. Un progetto è da ritenersi ricompreso nell'ambito delle tipologie progettuali riportate agli allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II e II bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
4. La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è abrogata.

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