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Documento vigente: Testo Originale

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 20 aprile 2018

Art. 4
Istanza locale
1. L'istanza locale è sottoposta alla Regione e agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale, come individuato dall'articolo 3, comma 1, alternativamente da:
a) l'Unione di Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f);
b) le singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d);
c) gli enti locali ricompresi in specifici programmi territoriali, anche appartenenti ad ambiti territoriali diversi, come individuati dall'avviso di manifestazione d'interesse, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c).
2. L'istanza deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere:
a) la proposta di sviluppo dell'ambito locale;
b) la motivazione della richiesta dell'intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell'ambito;
c) la coerenza con le finalità della legge;
d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
e) la descrizione degli interventi;
f) il costo degli interventi;
g) il cronoprogramma dell'attuazione.
3. In caso di più istanze provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale, nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b), le amministrazioni comunali proponenti, con l'ausilio del gruppo di lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, riformulano congiuntamente l'istanza da sottoporre alla Giunta regionale per la definizione della proposta di PSAL di cui all'articolo 3, comma 4.

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