Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 20 aprile 2018

Art. 5
Negoziazione
1. Le proposte di PSAL da sottoporre a negoziazione in base all'articolo 3, comma 4, sono inviate per la consultazione dal Presidente della Giunta regionale agli enti locali dell'ambito territoriale ottimale interessato.
2. La proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata da un'Unione di Comuni per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere e) ed f), si perfeziona con l'approvazione e sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6.
3. Sulla proposta di PSAL, che consegue all'istanza presentata dalle singole amministrazioni comunali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere a) e d), e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) e c), la consultazione tra le amministrazioni dell'ambito locale interessato avviene con il metodo della procedura scritta. Esse devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 1. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso. Il Presidente della Giunta regionale, preso atto dell'andamento della negoziazione, comunica agli interessati l'esito della procedura negoziale. In caso di osservazioni, la Regione può darne atto nella comunicazione del Presidente oppure chiede una nuova formulazione dell'istanza, assegnando un congruo termine per la ripetizione della negoziazione.
4. Nel caso in cui la proposta di PSAL preveda il coinvolgimento di cointeressati pubblici o privati, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca le amministrazioni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato e i cointeressati pubblici e privati. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 6.

Espandi Indice