Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5
NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 20 aprile 2018
Art. 8
Attuazione dei PSAL
1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo.
2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo in relazione agli obblighi assunti.
3. Il gruppo di lavoro interdirezionale di cui all'articolo 3, comma 2, affianca le direzioni generali competenti e gli enti locali con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio, gestione e controllo.