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Documento vigente: Testo Originale

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 5

NORME IN MATERIA DI INTERVENTI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEGLI AMBITI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 20 aprile 2018

Capo III
Attuazione del programma
Art. 8
Attuazione dei PSAL
1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo.
2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo in relazione agli obblighi assunti.
3. Il gruppo di lavoro interdirezionale di cui all'articolo 3, comma 2, affianca le direzioni generali competenti e gli enti locali con funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio, gestione e controllo.
Art. 9
Abrogazione e disposizione transitoria
1. È abrogata la legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).
2. Gli accordi in essere e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alla legge regionale n. 30 del 1996, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nella stessa legge regionale n. 30 del 1996.

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