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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018

Art. 18
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli 6 e 7. La Giunta informa l'Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.
2. Nell'ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all'articolo 5, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.
3. In attuazione dell'articolo 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall'Assemblea legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l'Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.
4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.".

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