LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018
Art. 26
Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2008
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente;
b) attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;
d) attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziate, risultati raggiunti ed eventuali criticità riscontrate.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.".