LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018
Art. 17
Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008
1.
L'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.".