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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018

Art. 19
1.
Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:
"Art. 12 ter
Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonché le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa.
3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.".

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