LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008
1.
La rubrica dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla seguente:
"Finalità e principi generali".
2.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 le parole
"del diritto comunitario"
sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche e del diritto dell'Unione europea".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 2008 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.".