LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018
Art. 20
Inserimento dell'articolo 12 quater della legge regionale n. 16 del 2008
1.
Dopo l'articolo 12 ter della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:
"Art. 12 quater
Notifica aiuti di Stato
1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.
5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.
7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.".