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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018

Art. 24
1.
Nel titolo II bis della legge regionale n. 16 del 2008, dopo l'articolo 21 ter è inserito il seguente:
"Art. 21 quater
Attuazione degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo.
2. Il programma stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21 ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.
4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.".

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