LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Sessione europea
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea in occasione dell'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012 .
2. Per lo svolgimento della sessione europea entro il termine previsto nel comma 1, la Giunta regionale presenta il rapporto conoscitivo di cui all'articolo 4 bis.
3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta per la sessione europea. A tale fine l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.
4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.".