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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 11 maggio 2018, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 127 dell' 11 maggio 2018

Art. 9
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea
1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.
2. In attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell'istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno la Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.
4. L'Assemblea legislativa può chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno nonché per richiedere l'apposizione della riserva di esame prevista dall'articolo 24, comma 5, della stessa legge.
5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.
7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.".

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