LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018
Art. 10
Disposizione transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° luglio 2018:
a) non sarà più possibile fare domanda del RES secondo i precedenti requisiti;
b) i beneficiari del RES avranno facoltà di presentare domanda per la misura nazionale al fine di ottenere entrambi i benefici;
c) qualora non abbiano diritto alla misura prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017 , proseguiranno con le precedenti modalità e regole a ricevere il beneficio regionale fino alla scadenza naturale;
d) coloro che siano già beneficiari della misura nazionale e non del RES potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.
2. Ai fini di dare continuità alle misure di contrasto alla povertà, sono fatte salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina nazionale e regionale, le disposizioni contenute nel protocollo d'intesa fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e la sua integrazione con il reddito di solidarietà (RES) del 27 giugno 2017 e nel protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2017, fino a nuova sottoscrizione relativa all'integrazione del RES con le analoghe misure previste dallo Stato.
3. Il RES è aggiornato conformemente alle eventuali modifiche del decreto legislativo n. 147 del 2017 , con particolare riferimento ai criteri di ammissione al beneficio e alla durata dello stesso.