LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018
Art. 2
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016
1.
La rubrica dell'
articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:
"Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego".
2.
Il comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"1.
Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'
articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017
, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.".
, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.".
3.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"1 bis.
Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'
articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017
, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.".
, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.".
4.
Il comma 2 dell'
articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"2.
I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'
articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017
, autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.".
, autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.".
