LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016
1.
La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:
"Reddito di solidarietà e competenze dei Comuni e dei Centri per l'impiego".
2.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 , e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"1 bis. Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 , finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017 , autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.".