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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018

Art. 6
1.
L'articolo 4 della legge regionale 24 del 2016 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Ammontare del RES e norme di attuazione
1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.
2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3. L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.".

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