LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018
Art. 4
Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016
1.
Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"Art. 2 ter
Finanziamenti
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 , la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017 .
2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).".