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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018

Art. 4
Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016
1.
Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"Art. 2 ter
Finanziamenti
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno.
2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).".

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