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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018

Art. 4
Inserimento dell'articolo 2 ter nella legge regionale n. 24 del 2016
1.
Dopo l' articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"Art. 2 ter
Finanziamenti
1. Ai sensi dell' articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell' articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno.
2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).".
"Art. 4
Ammontare del RES e norme di attuazione
1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all' articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.
2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3. L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all' articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017 Sito esterno, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.".

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