LEGGE REGIONALE 08 giugno 2018, n. 7
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2016, N. 24 (MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 165 dell' 8 giugno 2018
Art. 4
Inserimento dell'articolo 2 ter nella
legge regionale n. 24 del 2016
1.
Dopo l'
articolo 2 bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:
"Art. 2 ter
Finanziamenti
1.
Ai sensi dell'
articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017
, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'
articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017
.
, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'
articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017
.
2.
I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla
legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).".
"Art. 4
Ammontare del RES e norme di attuazione
1.
La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'
articolo 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'articolo 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.
2.
Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal
decreto legislativo n. 147 del 2017
, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.
3.
L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all'
articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017
, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.".
, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.".
