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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Art. 15
Libri obbligatori
1. Ogni Azienda sanitaria deve tenere:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
d) libro delle deliberazioni del Direttore generale.
2. La Gestione sanitaria accentrata è obbligata alla tenuta dei libri contabili:
a) libro giornale;
b) libro inventari.
3. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalità informatica, si applicano le norme di cui all'articolo 2215-bis del codice civile.

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