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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Art. 17
Contabilità analitica
1. Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Il sistema di contabilità analitica evidenzia i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:
a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda sanitaria;
b) alla struttura organizzativa aziendale, articolata per centro di costo e per centro di responsabilità;
c) ai livelli essenziali di assistenza.
3. Il piano dei centri di costo e di responsabilità per la contabilità analitica è redatto dalla Regione ed è unico per le Aziende sanitarie. È lasciata facoltà alle singole Aziende sanitarie di avvalersi di un piano dei centri di costo e di responsabilità rispondente al modello organizzativo adottato, comunque riconducibile all'unico livello regionale.
4. Il piano dei fattori produttivi è redatto dalla Regione, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.

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