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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Art. 20
Esame e valutazione del bilancio di esercizio
1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria redige e deposita la relazione di cui all'articolo 9, comma 3, conformemente a quanto previsto dall'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente, per gli enti obbligati, esaminando e valutando:
a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonché le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;
c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili di riferimento.
2. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore, esprime un parere sul bilancio di esercizio della Gestione sanitaria accentrata, e a tal fine redige la specifica relazione di cui all'articolo 9, comma 3.

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