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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Art. 21
Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio sindacale
1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda sanitaria, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate è fatta menzione nei verbali del collegio, da redigersi - per gli enti obbligati - secondo le disposizioni dell'apposito sistema informativo e telematico del Ministero competente.
2. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria può chiedere informazioni al Direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.
3. Il Collegio sindacale riferisce alla Regione in merito ai risultati dei riscontri eseguiti, con cadenza periodica, anche attraverso il deposito telematico sul sistema informativo e telematico del Ministero competente dei verbali di verifica trimestrale di cassa e dei verbali relativi ad atti ispettivi e di controllo, eseguibili anche da un solo membro.
4. Qualora il Collegio sindacale venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla Regione e alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
5. Il Collegio sindacale dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale.
6. Nel caso di gravi irregolarità nell'andamento della gestione eventualmente rilevate dal Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera c), e del comma 4 del presente articolo, l'Assessore regionale competente informa la Commissione assembleare competente.

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