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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Art. 23
Rilevazione della gestione per conto
1. Le Aziende Unità sanitarie locali che gestiscono le attività di cui all'articolo 22 sono tenute a:
a) redigere il bilancio preventivo economico annuale dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'articolo 7;
b) redigere il bilancio di esercizio dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'articolo 9;
c) allegare al bilancio preventivo economico annuale di cui all'articolo 7 distinti conti economici per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;
d) allegare al bilancio di esercizio di cui all'articolo 9 distinti conti economici per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;
e) conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
f) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
g) illustrare nella relazione del Direttore generale del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio i valori economici per ogni servizio gestito ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.

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