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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Sono strumenti della programmazione pluriennale:
a) il Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Sito esterno (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 Sito esterno, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
b) il Piano degli investimenti triennale.
2. Il bilancio preventivo economico costituisce lo strumento di programmazione economico-finanziario annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata.

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