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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e principi di gestione
1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, finanziamento e controllo delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, con particolare riferimento alla loro gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. La legge interviene in aderenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), ed in particolare con il titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nonché coi principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno).
2. Ai fini della presente legge, per Aziende sanitarie si intendono le Aziende Unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (di seguito denominati "IRCCS").
3. L'attività di gestione delle Aziende sanitarie è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sociale e sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati dalla Regione.
4. Per le attività socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali, la gestione delle Aziende sanitarie è impostata su criteri di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
5. Per lo svolgimento della loro attività gestionale, le Aziende sanitarie si avvalgono di strumenti coordinati e preordinati alle scelte, secondo principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di pareggio di bilancio.
6. La Regione promuove le attività volte a uniformare le prassi amministrativo-contabili in modo da garantire le autonomie aziendali e supportare le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria accentrata nelle attività finalizzate alla certificabilità dei loro bilanci, oltre a consentire la realizzazione di sinergie gestionali, sia a livello sovra-aziendale che regionale.
7. Le Aziende sanitarie sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie oggetto di normazione, nonché ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune, anche al fine di garantire la corretta predisposizione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato "Ssr").
Art. 2
Programmazione economico-finanziaria del Ssr
1. La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Ssr verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto alla programmazione sanitaria regionale e agli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione regionale.
2. La Giunta regionale per ciascun anno:
a) determina il fabbisogno finanziario del Ssr, necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza;
b) effettua il riparto delle risorse disponibili da destinare al Ssr;
c) emana direttive per la formazione dei bilanci da parte delle Aziende sanitarie, della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Ssr;
d) individua, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.
Art. 3
Criteri di finanziamento del Ssr e dell'integrazione socio-sanitaria
1. La Regione finanzia le Aziende Unità sanitarie locali in relazione ai livelli essenziali di assistenza e in base alla popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale). Le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS sono finanziati in relazione alla loro produzione, tenendo altresì conto delle necessità di qualificare e quantificare le funzioni svolte. In relazione a funzioni sovra-aziendali attribuite dalla Regione, la Giunta regionale può assegnare alle Aziende Unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliero-universitarie specifici finanziamenti, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al finanziamento a quota capitaria o alla tariffa di produzione, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
2. La Gestione sanitaria accentrata, quale centro di responsabilità interno all'assetto organizzativo regionale, gestisce direttamente una quota del finanziamento del Ssr in ottemperanza alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno. La Giunta regionale con proprio atto ne definisce le modalità di organizzazione e la disciplina contabile.
3. Per il finanziamento di progetti specifici e di attività a supporto del Ssr, nell'ambito della Gestione sanitaria accentrata, è riservata una quota del finanziamento sanitario ordinario corrente. Tale quota è definita nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio, in coerenza con la programmazione annuale sanitaria. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti nei relativi capitoli di spesa, nel rispetto delle norme contabili vigenti.
4. Nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio sono definite le quote che la Regione destina al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza, incluso il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).

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