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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 16 luglio 2018

Capo V
Il sistema contabile
Art. 14
Contabilità economico-patrimoniale e scritture contabili
1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno e dai relativi decreti attuativi.
2. Le scritture contabili sono informate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.
Art. 15
Libri obbligatori
1. Ogni Azienda sanitaria deve tenere:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
d) libro delle deliberazioni del Direttore generale.
2. La Gestione sanitaria accentrata è obbligata alla tenuta dei libri contabili:
a) libro giornale;
b) libro inventari.
3. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalità informatica, si applicano le norme di cui all'articolo 2215-bis del codice civile.
Art. 16
Piano dei conti
1. La Regione adotta con proprio provvedimento un piano dei conti, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.
2. Conformemente all'articolo 27 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno, ciascuna voce del piano dei conti regionale deve essere univocamente associabile ad una sola voce dei modelli di rilevazione ministeriali SP o CE.
Art. 17
Contabilità analitica
1. Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Il sistema di contabilità analitica evidenzia i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:
a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda sanitaria;
b) alla struttura organizzativa aziendale, articolata per centro di costo e per centro di responsabilità;
c) ai livelli essenziali di assistenza.
3. Il piano dei centri di costo e di responsabilità per la contabilità analitica è redatto dalla Regione ed è unico per le Aziende sanitarie. È lasciata facoltà alle singole Aziende sanitarie di avvalersi di un piano dei centri di costo e di responsabilità rispondente al modello organizzativo adottato, comunque riconducibile all'unico livello regionale.
4. Il piano dei fattori produttivi è redatto dalla Regione, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.

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